Raggiunto l’accordo sulle penali dei mutui stipulati prima di Febbraio 2007
Il 2 Maggio 2007, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto l’accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività).
A) Contratti di Mutuo a Tasso Variabile:
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
B) Contratti di mutuo a tasso fisso stipulati prima del 1 Gennaio 2001
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
B1) Contratti di mutuo a tasso fisso stipulati dopo il 31 Dicembre 2000
- 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
D) Contratti di mutuo a tasso misto stipulati prima del 1 Gennaio 2001
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
E) Contratti di mutuo a tasso misto stipulati dopo il 31 Dicembre 2000
E1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
E2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni
E2A) se al momento dell’estinzione anticipata il mutuo è a tasso variabile
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
E2B) se al momento dell’estinzione anticipata il mutuo è a tasso fisso
- 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
- 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
- 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell’applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell’estinzione anticipata del mutuo.
Clausole di salvaguardia
Nel caso in cui il contratto di mutuo preveda penali pari o inferiori alle misure massime stabilite dall’accordo, bisognerà applicare le seguenti riduzioni:
Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 1 Gennaio 2001: 0,20 %
Mutui a tasso fisso stipulati dopo il 31 Dicembre 2000:
- se la penale contrattuale è pari o superiore a 1,25 %: 0,20 %
- se la penale contrattuale è inferiore a 1,25 %: 0,15 %
Tutte le riduzioni possono portare la penale al limite dello 0%
Fonte: Adusbef (2 Maggio 2007)
Sul sito www.adusbef.it è possibile scaricare il testo dell’accordo al quale è allegato la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” da inviare alle banche per ottenere le agevolazioni sulle penali di estinzione anticipata.
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