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Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (SIC)
(G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

 

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.

Il codice di deontologia si applica ogni volta che vengono richiesti:
• un mutuo;
• un prestito personale;
• un fido in conto corrente;
• una carta di credito;
• un finanziamento per acquistare a rate un bene o servizio.

I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati, pertanto, sono consultati in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui sarà chiesto un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Grazie alla presenza dei SIC, banche e società finanziarie, oggi, possono erogare credito (in genere prestiti personali e carte di credito) senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente sulla base della buona storia creditizia del soggetto.
Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche o finanziarie oltre a consultare le banche dati, si avvalgono di informazioni che il cliente stesso fornisce. Senza questi dati, che servono per valutare l’affidabilità di un cliente, potrebbe non essere concesso il finanziamento.

Qualora il cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni nelle banche dati richiede il suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi un’ attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Il cliente, in ogni caso, ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. vedi anche CRIF).

 

Crif

Descrizioni di tutte le principali voci del report EURISC

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie

 

 

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