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Mutuo rinegoziato
Il vecchio mutuo era intestato a mia moglie ed io ero il garante. Da un anno abbiamo rinegoziato con altra banca ed e' intestato ad entrambi: prima riuscivamo a scontare gli interessi dalle tasse, ma ora ci dicono che non e' piu' possibile xche' si e' cambiato l' intestazione. Chi puo' dare una risposta ? GRAZIE.
Re: Mutuo rinegoziato
Ciao giodi! Per rispondere con migliore probabilità di suggerirti informazioni e pareri verosimilmente esatti, c'è bisogno di sapere se l'immobile è in comproprietà con il coniuge, ovvero se siete in regime di comunione dei beni. Inoltre: ti esprimi con il termine di "rinegoziazione" intendendo con ciò la c.d. "sostituzione"? Nel senso: all'atto pratico è stato estinto il vecchio mutuo con cancellazione dell'ipoteca e contestuale accensione di un altro finanziamento acquisto prima casa? Con la tua espressione che la rinegoziazione è avvenuta "da un anno", ritengo plausibile questa circostanza, ma dovresti specificare se non si sia trattato piuttosto di una "surrogazione per volontà del debitore" (portabilità).
Re: Mutuo rinegoziato
Mi spigo meglio: nel 1999 abbiamo contratto un mutuo per ristrutturazione prima casa in cui mia moglie era mutuataria ed io garante. Nel 2007 abbiamo "rinegoziato" o "sostituito" il vecchio con un' altro con altra banca e come parte mutuataria siamo ora sia io che mia moglie. Alla presentazione della dichiarazione dei redditi ci e' stato detto che essendo cambiata la parte mutuataria (pag. 61 delle istruzioni del modello 730) non eravamo piu' nella possibilita' di poter detrarre gli interessi. Grazie
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Re: Mutuo rinegoziato
ciao giodi...andrebbe vista bene la situazione. in linea di massima posso dirti che prima era solo tua moglie a detrarre gli interessi per il 100% ( in quanto unica intestataria del mutuo, il garante non può detrarre nulla). ora che siete in due potete detrarre la stessa cifra ma al 50% a testa ( fino ad un massimo di circa 380 Euro a testa)
un solo dettaglio per tua conoscenza: rinegoziare e sostituire un mutuo sono due cose diverse. si rinegozia con la stessa banca, si sostituisce con altra. anche a livello pratico le due procedure sono completamente diverse.
Re: Mutuo rinegoziato
Quindi noi abbiamo sostituito il mutuo e quindi a pag 61 delle istruzioni per la compilazione del 730 ove e' titolato "rinegoziazione" non conta nulla e quindi fiscalmente si detrae al 50% ciascuno ? Grazie.
Re: Mutuo rinegoziato
Ciao Giodi! Il mio (personalissimo) parere trova fondamento in un'interpretazione analogica ancorché "speculare" (si capirà più avanti del perché mi esprimo così) della risoluzione 57/E del 21 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate che potrai consultare al seguente URL:
http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Docume … Info=2,0,1
Nel caso analizzato dall'Amministrazione Finanziaria siamo di fronte alla richiesta da parte di una contribuente che possiede l'abitazione principale in comproprietà con il coniuge e che ha sostituito il mutuo (inizialmente anch'esso cointestato con il coniuge) con un altro finanziamento per il quale il nuovo soggetto mutuante ha preteso l'intestazione in capo solo ad uno di essi e la modifica della qualità giuridica dell'altro coniuge in "terzo datore d'ipoteca" (anziché cointestatazione). Potrai accorgerti da solo che, seppur ribaltata, la situazione dell'interpello presentato dalla contribuente è praticamente "speculare" alla tua. Ebbene, come leggerai nel testo della risoluzione che ti cito, sarai contento di sapere che l'orientamento e la soluzione prospettata al contribuente è stata completamente positiva nella misura in cui sono stata prospettate le assolute regolarità e legittimità della detrazione in capo ad uno solo dei coniugi anche per la quota che in precedenza veniva suddivisa in parti uguali tra i due. La mia deduzione (ripeto) personale, è che, PER ANALOGIA E SPECULARITA', sarete dunque legittimati a portare in detrazione - ma ognuno per la propria quota - il 50 % dell'importo massimo ammissibile per legge, senza perdere alcun beneficio in ordine alle agevolazioni in materia di interessi passivi sui mutui per acquisto dell'abitazione principale. La mia positività nel darti questo parere deriva proprio dalle parole che usa la risoluzione stessa e che qui ti cito testualmente: "La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell'interessato di estinguere il vecchio mutuo e di stipularne uno nuovo. Tale scelta di politica fiscale, in uno scenario finanziario fortemente instabile, sembra aver orientato anche i recenti provvedimenti normativi adottati dal legislatore. E' necessario, in particolare, rammentare l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilita' del mutuo". Il quesito proposto con l'istanza in esame riguarda la possibilita' per la contribuente di fruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge che, a causa dell'esclusione dalla partecipazione all'atto di mutuo (se non nella veste di terzo datore di ipoteca) -esclusione imposta dall'INPDAP (nuovo soggetto mutuante, N.d.R) - perde il diritto a beneficiare in proprio, pro quota, della detrazione. La perdita di parte del beneficio fiscale comprometterebbe il vantaggio e l'interesse a sostituire il vecchio contratto. Cio' considerato, si ritiene che l'interprete, di fronte ad un dato normativo potenzialmente generatore di plurime soluzioni, abbia l'obbligo di pervenire ad un'interpretazione il piu' possibile aderente alla volonta' del legislatore che e' quella di non frapporre ostacoli fiscali alla possibilita' di sostituire il vecchio mutuo." Ad ogni modo, se al CAF ti faranno dei problemi, puoi provare a fare istanza di interpello tu stesso all'Agenzia delle Entrate chiedendo un parere sul tuo caso specifico. Tieni conto che però è senzaltro prevedibile che il loro parere - ovviamente solo in caso per te positivo - giungerebbe quantomeno con un ritardo da non permetterti di inserire gli oneri detribili in tempo per la presentazione del 738/2008 per i redditi 2007; non escludo però che potresti essere così fortunato da ottenere magari una risposta in tempo per poter procedere, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ricorrendo l'ipotesi di riscontro errori e/o omissioni, alla correzione della tua dichiarazione secondo le seguenti modalità tratte dalla pagina web
http://www.cafdoc.it/modello-730/approfondimento.aspx 1) presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre qualora si riscontri: un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor credito d’imposta o un imposta invariata (ad esempio oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta). In questo caso si deve indicare il codice 1; la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 2; 2) un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor credito d’imposta o non modifica l’imposta e la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 3.
Il Modello 730 integrativo è comunque presentato al CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730/2008 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730.
3) presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l'anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l'errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d' imposta (ad esempio l'omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d'imposta. Egli potrà avvalersi del "Ravvedimento operoso". Attualmente CAF nazionale Dottori Commercialisti non gestisce la compilazione e la presentazione del Modello Unico.
Spero di esserti stato utile, Vittorio :D
Re: Mutuo rinegoziato
Credo sia proprio quello che cercavo !!!!! Grazie mille...!
Re: Mutuo rinegoziato
E' sorto un altro inconveniente: nella risoluzione 57/E del 21/2/2008 si tratta di un MUTUO INPDAP, mentre il mio e' "normale". Alla camera del lavoro dicono che accettano il discorso della detrazione al 50% a mia moglie e NON a me !!!! Cosa ne pensate? Grazie.
Re: Mutuo rinegoziato
Sarà pure l'INPDAP il nuovo soggetto mutuante, ma pur sempre la risoluzione si esprime con queste parole
"La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell'interessato di estinguere il vecchio mutuo e di stipularne uno nuovo. Tale scelta di politica fiscale, in uno scenario finanziario fortemente instabile, sembra aver orientato anche i recenti provvedimenti normativi adottati dal legislatore. E' necessario, in particolare, rammentare l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilita' del mutuo". Il quesito proposto con l'istanza in esame riguarda la possibilita' per la contribuente di fruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge che, a causa dell'esclusione dalla partecipazione all'atto di mutuo (se non nella veste di terzo datore di ipoteca) -esclusione imposta dall'INPDAP (nuovo soggetto mutuante, N.d.R) - perde il diritto a beneficiare in proprio, pro quota, della detrazione. La perdita di parte del beneficio fiscale comprometterebbe il vantaggio e l'interesse a sostituire il vecchio contratto. Cio' considerato, si ritiene che l'interprete, di fronte ad un dato normativo potenzialmente generatore di plurime soluzioni, abbia l'obbligo di pervenire ad un'interpretazione il piu' possibile aderente alla volonta' del legislatore che e' quella di non frapporre ostacoli fiscali alla possibilita' di sostituire il vecchio mutuo."
Io interpreto così queste frasi: se l'Amministrazione Finanziaria, dopo una sostituzione del mutuo stpulato per l'acquisto, costruzione o ristrutturarione della prima casa, facesse perdere ai coniugi in comunione legale dei beni il diritto alla detrazione per la metà degli interessi passivi sul mutuo che prima della sostituzione erano in capo ad uno solo poiché unico intestatario del mutuo quando il nuovo soggetto mutuante che ha offerto condizioni più vantaggiose per la coppia/consumatori ha espressamente preteso la coitestazione del finanziamento, allora si frapporrebbe un grave ostacolo fiscale alla possibilità' di sostituire il vecchio mutuo, cosa che invero è largamente lontana dalla volonta' del legislatore che ovviamente è quella diametralmente opposta, cioè favorire in ogni modo e con il minore aggravio di oneri connessi se non il totale azzeramento di essi, la circolazione dei crediti per l'acquisto delle abitazioni principali e la portabilità dei mutui.
Il mio consiglio rimane quello di porre un interpello all'Agenzia delle Entrate. Ciao, Vittorio
Re: Mutuo rinegoziato
Grazie Vittorio78, ma per porre un' interpello all' agenzia delle entrate come devo fare? Credo che, siccome il tempo ci stringe, presenteremo per quest' anno almeno la deducibilita' al 50% di mia moglie, poi per il prossimo anno vedremo.
Re: Mutuo rinegoziato
Ciao! All'URL che ti copio di seguito troverai una utilissima pubblicazione sinottica sul diritto di interpello:
http://download.microsoft.com/documents … rpello.pdf
In sintesi, posso consigliarti di far riferimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate sita nel capoluogo della Regione ove hai il domicilio fiscale, al quale dovrai CONSEGNARE A MANO il tuo quesito od al massimo spedirlo in plico SENZA BUSTA con raccomandata A/R.
La tua istanza dovrà contenere OBBLIGATORIAMENTE: a) tutti i vostri dati identificativi; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza
(sii dunque il più preciso possibile con date e dettagli - ovvero indica se siete in comunione dei beni e la data di matrimonio; la data di acquisizione della proprietà dell'immobile oggetto del mutuo; la data di stipula e la finalità del mutuo - se acquisto, costruzione o ristrutturazione edilizia; l'intestazione originaria al 100 % del mutuo in capo ad uno solo dei coniugi; il contratto di sostituzione del mutuo e specifica che la cointestazione del contratto ad entrambi i coniugi in parti uguali è stata "conditio sine qua non" - leggi "condizione senza la quale" dunque indispensabilmente necessaria - acché la nuova banca non vi concedesse il finanziamento che per voi era però più conveniente quanto a condizioni, etc. etc...);
c) l'indicazione del vostro domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria; d) la vostra sottoscrizione (FIRMA).
Alla istanza di interpello allegherai anche la copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche da voi indicate, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di acquisire da parte dell'Agenzia, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
(Ti consiglio comunque di allegare una copia di tutti i contratti in tuo possesso - compravendita del bene, mutuo, sostituzione e quant'altro)
L'istanza dovrà contenere anche l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di fax o posta elettronica, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.
(quindi dovrai inserire che secondo voi è giusto che ciascuno di voi abbia il diritto alla detrazione per il 50 % di spettanza sull'importo massimo detraibile per legge degli interessi passivi sul nuovo mutuo sostituito che è cointestato al 50 % ad entrambi, dunque che ritenete errata e fortemente pregiudizievole allo spirito di liberalizzazione alla portabilità dei mutui e circolazione del credito sulla prima casa, l'indicazione ricevuta dal tuo CAF secondo il quale il 50 % degli interessi passivi imutabili in capo a te andrebbero persi).
La tempistica fissata dalla legge entro la quale dovrai otenere una risposta è di 120 gg, a meno che tu voglia presentare l'interpello preliminarmente in via telematica (quindi anche con e-mail, se vuoi) poiché sarai comunque costretto a firmare di persona entro trenta giorni recandoti presso la Direzione Regionale competente, e da quel momento decorrerà il termine dei quattro mesi. Questa facoltà potrebbe esserti utile nel caso in cui non abitassi in sede di capoluogo di Regione (per esempio Firenze) ma in provincia di Firenze e non in città od in una qualunque altra provincia toscana anche se capoluogo di Provincia ma non di Regione (Pisa, Livorno, Massa e che so io...) e fossi costretto a prendere un giorno libero od un permesso per andare a fìrmare. Altra soluzione è consegnare l'istanza all'Ufficio Locale competente per territorio del luogo in cui abiti o a te più vicino (sono presenti obbligatoriamente in ogni capoluogo di Provincia - nell'esempio di prima dunque anche a Pisa, Livorno, Massa e le altre... - ma ne esistono anche in svariate cittadine minori). Cerca quello che più può esserti utile all'URL
http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/index.htm
Se non riceverai una risposta entro il termine stabilito, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione da te prospettata. Conseguentemente, eventuali atti di accertamento emessi per il recupero e le sanzioni sulla detrazione degli interessi passivi al 50 % ciascuno che un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ritenesse indebita, poiché difformi dalla soluzione prospettata e condivisa implicitamente dall'Agenzia per effetto del silenzio-assenso, sarebbero nulli. Il Decreto Ministeriale e la normativa che dispone i dettagli in materia, sono disponibili ai seguenti URL
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res … ecr209.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res … circ50.pdf
Ti rammento ancora che, vista la tempistica di cui ti ho parlato, sarate ancora in tempo, in caso di risoluzione positiva per voi e se presentate l'istanza al più tardi nel giro di una settimana, a rettificare ed integrare le dichiarazioni annuali come nel mio post del 13 maggio che trovi più sopra.
Speriamo che tutto si risolva per il meglio! Ciao, Vittorio 
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