Per disperato:
NON DISPERARE!
Non so da quale sede provinciale INPDAP tu abbia ricevuto le istruzioni che hai elencato, ma chiunque te le abbia date, ti ha passato delle informazioni che dire siano false è poco: SONO DELLE BAGGIANATE!!! Clicca sull'URL che ti posto di seguito:
http://www.inpdap.gov.it/archiviofile/n … otaop2.pdf
e vai - prima possibile ed agguerrito - dagli incompetenti che ti hanno fatto spaventare così tanto, con alla mano il documento che potrai scaricare da lì (fonte, ovviamente, è il sito istituzionale dell'INPDAP). Le uniche spese che dovrai sostenere saranno, aggiungo purtroppo poiché le considero comunque INDEBITE, quelle di amministrazione (0,5 % del capitale che chiedi a mutuo), perizia (che dipende dalla cifra che hai richiesto ma che per circa € 100.000,00 di mutuo, ad esempio, non supereranno € 300,00), assicurazione pluriennale e costi notarili. Eppoi, per quanto riguarda gli oneri dei quali ti è stato riferito che non possono essere finanziati, riferisci che alla sede di Trento lo fanno eccome: nel caso di surrogazione per volontà del debitore (portabilità) non esiste alcun impedimento giuridico all'aggiunta degli oneri connessi al nuovo mutuo sul debito residuo con il vecchio Istituto di Credito e che si andrà ad estinguere). Se, facendoti due conti, dovresti accorgerti che non sarà tutto sommato quel dissanguamento che ti era stato profetizzato dai ciarlatani dell'INPDAP (tieni conto pure attentamente degli interessi di preammortamento che ti saranno comunicati) ti consiglio di pagare gli oneri richiesti turandoti il naso ed abbozzando all'inizio, perché comunque passsare al tasso fisso che ti offre l'Ente Previdenziale è conveniente nella misura in cui ti si abbassa la rata! Poi però vedi di richiedere indietro il maltolto - magari con l'aiuto di un'Associazione di consumatori o di un legale di fiducia... Leggi i post nell'altra discussione Mutui Inpdap e troverai anche informazioni interessanti per ciò che concerne la polizza assicurativa ed eventuali preventivi on line... Tieni conto che sulla questione dell'imposta sostitutive sui mutui - ad aliquota ordinaria del 2% - ciò che ti hanno riferito è ancor di più falso: citagli infatti ciò che segue (tratto dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91):
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
Ciao ed in bocca al lupo! Fammi sapere!