|
|
Mutuo rinegoziato
Il vecchio mutuo era intestato a mia moglie ed io ero il garante. Da un anno abbiamo rinegoziato con altra banca ed e' intestato ad entrambi: prima riuscivamo a scontare gli interessi dalle tasse, ma ora ci dicono che non e' piu' possibile xche' si e' cambiato l' intestazione. Chi puo' dare una risposta ? GRAZIE.
Re: Mutuo rinegoziato
Ciao giodi! Per rispondere con migliore probabilità di suggerirti informazioni e pareri verosimilmente esatti, c'è bisogno di sapere se l'immobile è in comproprietà con il coniuge, ovvero se siete in regime di comunione dei beni. Inoltre: ti esprimi con il termine di "rinegoziazione" intendendo con ciò la c.d. "sostituzione"? Nel senso: all'atto pratico è stato estinto il vecchio mutuo con cancellazione dell'ipoteca e contestuale accensione di un altro finanziamento acquisto prima casa? Con la tua espressione che la rinegoziazione è avvenuta "da un anno", ritengo plausibile questa circostanza, ma dovresti specificare se non si sia trattato piuttosto di una "surrogazione per volontà del debitore" (portabilità).
Re: Mutuo rinegoziato
Mi spigo meglio: nel 1999 abbiamo contratto un mutuo per ristrutturazione prima casa in cui mia moglie era mutuataria ed io garante. Nel 2007 abbiamo "rinegoziato" o "sostituito" il vecchio con un' altro con altra banca e come parte mutuataria siamo ora sia io che mia moglie. Alla presentazione della dichiarazione dei redditi ci e' stato detto che essendo cambiata la parte mutuataria (pag. 61 delle istruzioni del modello 730) non eravamo piu' nella possibilita' di poter detrarre gli interessi. Grazie
- kredis.it
- Membro JUNIOR
- da: Milano
- Registrato: 08-05-2008
- Messaggi: 13
- Sito web
Re: Mutuo rinegoziato
ciao giodi...andrebbe vista bene la situazione. in linea di massima posso dirti che prima era solo tua moglie a detrarre gli interessi per il 100% ( in quanto unica intestataria del mutuo, il garante non può detrarre nulla). ora che siete in due potete detrarre la stessa cifra ma al 50% a testa ( fino ad un massimo di circa 380 Euro a testa)
un solo dettaglio per tua conoscenza: rinegoziare e sostituire un mutuo sono due cose diverse. si rinegozia con la stessa banca, si sostituisce con altra. anche a livello pratico le due procedure sono completamente diverse.
Re: Mutuo rinegoziato
Quindi noi abbiamo sostituito il mutuo e quindi a pag 61 delle istruzioni per la compilazione del 730 ove e' titolato "rinegoziazione" non conta nulla e quindi fiscalmente si detrae al 50% ciascuno ? Grazie.
Re: Mutuo rinegoziato
Ciao Giodi! Il mio (personalissimo) parere trova fondamento in un'interpretazione analogica ancorché "speculare" (si capirà più avanti del perché mi esprimo così) della risoluzione 57/E del 21 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate che potrai consultare al seguente URL:
http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Docume … Info=2,0,1
Nel caso analizzato dall'Amministrazione Finanziaria siamo di fronte alla richiesta da parte di una contribuente che possiede l'abitazione principale in comproprietà con il coniuge e che ha sostituito il mutuo (inizialmente anch'esso cointestato con il coniuge) con un altro finanziamento per il quale il nuovo soggetto mutuante ha preteso l'intestazione in capo solo ad uno di essi e la modifica della qualità giuridica dell'altro coniuge in "terzo datore d'ipoteca" (anziché cointestatazione). Potrai accorgerti da solo che, seppur ribaltata, la situazione dell'interpello presentato dalla contribuente è praticamente "speculare" alla tua. Ebbene, come leggerai nel testo della risoluzione che ti cito, sarai contento di sapere che l'orientamento e la soluzione prospettata al contribuente è stata completamente positiva nella misura in cui sono stata prospettate le assolute regolarità e legittimità della detrazione in capo ad uno solo dei coniugi anche per la quota che in precedenza veniva suddivisa in parti uguali tra i due. La mia deduzione (ripeto) personale, è che, PER ANALOGIA E SPECULARITA', sarete dunque legittimati a portare in detrazione - ma ognuno per la propria quota - il 50 % dell'importo massimo ammissibile per legge, senza perdere alcun beneficio in ordine alle agevolazioni in materia di interessi passivi sui mutui per acquisto dell'abitazione principale. La mia positività nel darti questo parere deriva proprio dalle parole che usa la risoluzione stessa e che qui ti cito testualmente: "La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell'interessato di estinguere il vecchio mutuo e di stipularne uno nuovo. Tale scelta di politica fiscale, in uno scenario finanziario fortemente instabile, sembra aver orientato anche i recenti provvedimenti normativi adottati dal legislatore. E' necessario, in particolare, rammentare l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilita' del mutuo". Il quesito proposto con l'istanza in esame riguarda la possibilita' per la contribuente di fruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge che, a causa dell'esclusione dalla partecipazione all'atto di mutuo (se non nella veste di terzo datore di ipoteca) -esclusione imposta dall'INPDAP (nuovo soggetto mutuante, N.d.R) - perde il diritto a beneficiare in proprio, pro quota, della detrazione. La perdita di parte del beneficio fiscale comprometterebbe il vantaggio e l'interesse a sostituire il vecchio contratto. Cio' considerato, si ritiene che l'interprete, di fronte ad un dato normativo potenzialmente generatore di plurime soluzioni, abbia l'obbligo di pervenire ad un'interpretazione il piu' possibile aderente alla volonta' del legislatore che e' quella di non frapporre ostacoli fiscali alla possibilita' di sostituire il vecchio mutuo." Ad ogni modo, se al CAF ti faranno dei problemi, puoi provare a fare istanza di interpello tu stesso all'Agenzia delle Entrate chiedendo un parere sul tuo caso specifico. Tieni conto che però è senzaltro prevedibile che il loro parere - ovviamente solo in caso per te positivo - giungerebbe quantomeno con un ritardo da non permetterti di inserire gli oneri detribili in tempo per la presentazione del 738/2008 per i redditi 2007; non escludo però che potresti essere così fortunato da ottenere magari una risposta in tempo per poter procedere, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ricorrendo l'ipotesi di riscontro errori e/o omissioni, alla correzione della tua dichiarazione secondo le seguenti modalità tratte dalla pagina web
http://www.cafdoc.it/modello-730/approfondimento.aspx 1) presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre qualora si riscontri: un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor credito d’imposta o un imposta invariata (ad esempio oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta). In questo caso si deve indicare il codice 1; la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 2; 2) un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor credito d’imposta o non modifica l’imposta e la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 3.
Il Modello 730 integrativo è comunque presentato al CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730/2008 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730.
3) presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l'anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l'errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d' imposta (ad esempio l'omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d'imposta. Egli potrà avvalersi del "Ravvedimento operoso". Attualmente CAF nazionale Dottori Commercialisti non gestisce la compilazione e la presentazione del Modello Unico.
Spero di esserti stato utile, Vittorio :D
Re: Mutuo rinegoziato
Credo sia proprio quello che cercavo !!!!! Grazie mille...!
Re: Mutuo rinegoziato
E' sorto un altro inconveniente: nella risoluzione 57/E del 21/2/2008 si tratta di un MUTUO INPDAP, mentre il mio e' "normale". Alla camera del lavoro dicono che accettano il discorso della detrazione al 50% a mia moglie e NON a me !!!! Cosa ne pensate? Grazie.
Re: Mutuo rinegoziato
Sarà pure l'INPDAP il nuovo soggetto mutuante, ma pur sempre la risoluzione si esprime con queste parole
"La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell'interessato di estinguere il vecchio mutuo e di stipularne uno nuovo. Tale scelta di politica fiscale, in uno scenario finanziario fortemente instabile, sembra aver orientato anche i recenti provvedimenti normativi adottati dal legislatore. E' necessario, in particolare, rammentare l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d. "portabilita' del mutuo". Il quesito proposto con l'istanza in esame riguarda la possibilita' per la contribuente di fruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibili al coniuge che, a causa dell'esclusione dalla partecipazione all'atto di mutuo (se non nella veste di terzo datore di ipoteca) -esclusione imposta dall'INPDAP (nuovo soggetto mutuante, N.d.R) - perde il diritto a beneficiare in proprio, pro quota, della detrazione. La perdita di parte del beneficio fiscale comprometterebbe il vantaggio e l'interesse a sostituire il vecchio contratto. Cio' considerato, si ritiene che l'interprete, di fronte ad un dato normativo potenzialmente generatore di plurime soluzioni, abbia l'obbligo di pervenire ad un'interpretazione il piu' possibile aderente alla volonta' del legislatore che e' quella di non frapporre ostacoli fiscali alla possibilita' di sostituire il vecchio mutuo."
Io interpreto così queste frasi: se l'Amministrazione Finanziaria, dopo una sostituzione del mutuo stpulato per l'acquisto, costruzione o ristrutturarione della prima casa, facesse perdere ai coniugi in comunione legale dei beni il diritto alla detrazione per la metà degli interessi passivi sul mutuo che prima della sostituzione erano in capo ad uno solo poiché unico intestatario del mutuo quando il nuovo soggetto mutuante che ha offerto condizioni più vantaggiose per la coppia/consumatori ha espressamente preteso la coitestazione del finanziamento, allora si frapporrebbe un grave ostacolo fiscale alla possibilità' di sostituire il vecchio mutuo, cosa che invero è largamente lontana dalla volonta' del legislatore che ovviamente è quella diametralmente opposta, cioè favorire in ogni modo e con il minore aggravio di oneri connessi se non il totale azzeramento di essi, la circolazione dei crediti per l'acquisto delle abitazioni principali e la portabilità dei mutui.
Il mio consiglio rimane quello di porre un interpello all'Agenzia delle Entrate. Ciao, Vittorio
|