Ciao Fabix66!
Io continuo a non capire e mai mi piegherò dinanzi all'ottusità di questa nostra Pubblica Amministrazione che non riesce a stare al passo con l'evoluzione e gli aggiornamenti della normativa, e soprattutto ben si guarda dal farlo nel caso in cui l'imperativo giuridico è favorevole al proprio iscritto/contribuente... Consulta il seguente URL
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm … 202008.pdf
e metti sotto il naso ai tuoi dirigenti il periodo della Risoluzione che cito testualmente:
"...OMISSISS... Al riguardo, deve ritenersi che il predetto comma 1-bis, dell’articolo 2 del DL n. 220 del 2004, debba essere interpretato in modo da ricomprendere tra le “…operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazione” anche le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei loro iscritti per l’estinzione di mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo.
A tale conclusione si perviene sulla scorta della considerazione che l’operazione con la quale si estingue il mutuo originario, per accenderne uno nuovo, finalizzato sempre all’acquisto dell’immobile ad uso abitativo per il quale era stato contratto l’originario finanziamento, rileva in modo unitario, in quanto motivato da un’unica causa (l’acquisto dell’abitazione)....OMISSISS...
Ne consegue che, in presenza dei requisiti di legge per l’applicazione del cd. regime ‘prima casa’ (nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131), l’aliquota applicabile è lo 0,25... OMISSISS..."
Se dall'alto della loro saccenza ti dovessero contestare il fatto che la Risoluzione è del 28 febbraio 2008 e che cita il decreto Bersani bis come ontegrato dalla Finanziaria 2008, questa volta, anziché mettergliela sotto il naso, ficcagliela pure all'interno delle narici la Risoluzione, gridando con tutto il fiato che hai in gola nei loro padiglioni auricolari che la risposta all'interpello fa riferimento, nella parte di tuo interesse, al DL n.220/2004 convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2004, n. 191: quindi si interpreta il caso dell'imposta sostitutiva con una legge che è in vigore già da oltre tre (3) anni.
E se non si convincono, sparati quest'altra cartuccia. Clicca all'URL
http://www.agenziaterritorio.gov.it/sit … 1_2008.pdf
e recita il testo che ti virgoletto di seguito (pag. 5)
"...OMISSISS... Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, si ritiene di poter concludere per l’applicabilità del regime agevolativo di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 601/1973 anche ai contratti di mutuo (CONCLUSOSI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 257/2004 E CIOE' DAL 20 ottobre 2004) posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei loro dipendenti ed iscritti e destinati ad estinguere precedenti finanziamenti finalizzati all’acquisto di abitazioni. Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle presenti indicazioni e le Direzioni Regionali a verificarne l’applicazione. Fine Firmato: Mario Picardi"
Ti prego di tenermi informato sull'evolvere della tua situazione, grazie.
Vittorio