Ciao anna! A questo proposito si è già espressa la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto - Ufficio Fiscalità generale, nella persona del Direttore Regionale Dr. Ildebrando Pizzato.
Di seguito il testo del parere prot.907-43/2009 in merito all'interpello richiesto da anto56 il 31.12.2008 come da me consigliato.
OGGETTO: Interpello 907-10/2009-ARTA1, legge 27luglio 2000, n.212. Istanza presentata il 31/12/2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 601 del 1973 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante rende noto di avere stipulato nel novembre del 2005, con una banca, un mutuo per la ristrutturazione della sua "... prima casa di abitazione ...", che venne assoggettato al trattamento fiscale di favore consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento. Ora, con l'aumentare dei tassi di interesse, egli riferisce di esseri rivolto all'Inps, suo datore di lavoro. Con riferimento alle disposizioni recate dal DL 31 gennaio 2007 n. 7, convcrtito, l'interpellante rende noto che da parte dell'ente previdenziale "... non viene concessa ai propri dipendenti la portabilità del mutuo, che eviterebbe di pagare ancora l'imposta sostitutiva ...". Egli ha così chiesto ed ottenuto dall'ente la stipula di un nuovo mutuo per sostituire il precedente.
Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti circa la possibilità di beneficiare, per tale nuovo contratto, del trattamento fiscale di favore di cui agli artt. 15 e ss. del DPR 601/1973, consistente nell'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative e nell'applicazione, in loro luogo, di un imposta sostitutiva.
Il sig. Alfa lamenta, in particolare, che l'ente previdenziale non ritiene applicabile ai contratto di mutuo per "ristrutturazione" il detto trattamento fiscale agevolato, in quanto limitato alle ipotesi di "costruzione", "acquisto" ed "assegnazione da cooperativa".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che la volontà del legislatore sia quella di favorire coloro i quali hanno contratto un finanziamento a medio/lungo termine per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della propria "prima casa" di abitazione riconoscendo loro un
regime fiscale agevolato di ricontrattazione del vecchio mutuo valevole "... quindi, anche per le ipotesi di accensione di nuovi mutui finalizzati alla sostituzione di quelli prima contratti...".
Che tale sia la volontà del legislatore emergerebbe, a suo dire, dalle norme di favore che regolano la predetta imposta sostitutiva e da quelle con cui è stata introdotta la portabilità dei mutui (DL gennaio 2007, citato).
Quanto sopra argomentato, secondo l'istante "... si determina così, nel solo caso di mutui concessi per ristrutturazione, una disparità di trattamento impositivo rispetto ai mutui sostituiti tramite gli istituti bancari...".
In via interpretativa il sig. Alfa ritiene pertanto di avere accesso al trattamento fiscale agevolato (imposta sostitutiva) di cui agli artt. 15 e ss. DPR 601/1973 citati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In linea generale, l'articolo 2, comma I-bis del decreto legge n. 220 del 2004, ha esteso l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, prevedendo che:
"Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti".
L'articolo citato individua espressamente sia i soggetti beneficiari del regime di favore, diversi dalle banche, sia l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva. Vale a dire, estende l'applicazione di tale imposta ai finanziamenti concessi dai soggetti espressamente indicati per "l'acquisto di abitazioni". A riguardo, nella risoluzione 22 aprile 2005 n. 49/E l'Agenzia delle entrate chiarì, con riferimento ad una ipotesi di mutuo stipulato ex novo (non in sostituzione di uno precedente, ma per così dire "per la prima volta") che:
"... La natura agevolativa della disposizione e il riferimento ai soli finanziamenti concessi per l'acquisto di abitazioni, non ne permettono l'applicazione a fattispecie diverse ...". La risoluzione precisò a riguardo che "... la genericità del termine acquisto ..."
comporta l'applicazione del trattamento di favore (imposta sostitutiva) tanto agli acquisti a titolo originario (compravendita) quanto a quelli a titolo derivativo (costruzione), rimanendo invece esclusa l'ipotesi di "ristrutturazione" prospettata in quel caso.
Ferma l'attualità delle conclusioni interpretative sopra riportate per le ipotesi di mutui stipulati ex novo, ad avviso della scrivente una diversa soluzione va resa in riferimento alla diversa ipotesi di ricontrattazione dei prestiti a medio/lungo termine (ed. portabilità
dei mutui di cui al DL 7/2007, convcrtito), in considerazione della successiva prassi e della ratio emergente da più recenti interventi normativi, di cui appresso. Nella Risoluzione 28 febbraio 2008 n. 68/E, resa in risposta ad un interpello di un contribuente prossimo a rinegoziare il vecchio mutuo (stipulato per l'acquisto della prima casa) con uno nuovo concessogli dall'Inpdap, l'Agenzia delle entrate, richiamata la normativa e la prassi di interesse (artt. 15 e ss. DPR 601/1973; DL 12 luglio 2004, n. 168; art. 2, comma I-bis, DL 03 agosto 2004, n. 220; circolare 9 maggio 2005, n. 19), ha affermato che: "...Le norme sopra rappresentate vanno interpretate sistematicamente con il quadro normativo di riferimento e, in particolare, con l'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (ed. portabilità dei mutui, n.d.r.). (... omissis ...). Dall'insieme delle norme che disciplinano i finanziamenti a medio e lungo termine, emerge evidente la volontà del legislatore di favorire coloro che contraggono un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, riconoscendo loro un regime agevolato per le operazioni di ricontrattazione dei mutui originariamente stipulati e, quindi, anche per le ipotesi di accensione di nuovi mutui finalizzati alla sostituzione di quelli precedentemente contratti. Ciò premesso, considerando le scelte di politica fiscale che hanno generato il sistema delle norme attualmente in vigore, si ritiene opportuno verificare se anche i mutui concessi dagli istituti previdenziali ai propri iscritti, per l'estinzione dei mutui già contratti con altre banche, usufruiscano del regime di favore sopra delineato. Al riguardo, deve ritenersi che il predetto comma I-bis, dell'art. 2 del D.L. n. 220/2004, debba essere interpretato in modo da ricomprendere tra le '... operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazione' anche le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei loro iscritti per l'estinzione di mutui precedentemente contratti per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo. A tale conclusione si perviene sulla scorta della considerazione che l'operazione con la quale si estingue il mutuo originario, per accenderne uno nuovo, finalizzato sempre all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo per il quale era stato contratto l'originario finanziamento, rileva in modo unitario, in quanto motivato da un'unica causa (l'acquisto dell'abitazione) ".
Ora, ad avviso della scrivente l'utilizzo nell'estratto sopra riportato del solo termine "acquisto" era dovuto alla circostanza che nella fattispecie esaminata si trattava, appunto, di un caso di mutuo per l'acquisto, senza che con ciò si intendesse affermare un generale principio di esclusione per le sostituzioni di mutui per "ristrutturazione". Trattasi infatti di mutui anch'essi "portatali" all'interno del sistema bancario con assoggettamento ad imposta sostitutiva. Si ritiene pertanto che il principio affermato nella predetta risoluzione trovi applicazione anche per coloro i quali, come il sig. Alfa, hanno stipulato un mutuo presso un ente previdenziale per sostituire il vecchio mutuo finalizzato non all'acquisto/costruzione della propria abitazione ma alla sua ristrutturazione. Tale conclusione interpretativa appare avvalorata dalla ratio che anima che il D .L. 27 maggio 2008, n. 93 (convcrtito) recante 'Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie', che all'art. 3, 'Rinegoziazione mutui prima casa', dispone:"// Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli ìntermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alfine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti,...
(...omississ...)
In bocca al lupo!
P.S.: gli eventuali contatti con l'Agenzia delle Entrate di Venezia sono tel. 041/2409515 - e-mail: dr.veneto.cofi@agenziaentrate.it
Ultima modifica di Vittorio78 (18-11-2009 09:39:47)