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Anatocismo Bancario e il calcolo dell’anatocismo In particolare secondo l’articolo 3 comma 1 della Deliberazione, gli interessi di mora non possono essere capitalizzati: Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. |
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