Art. 2878 – Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue (1232):
con la cancellazione dell’iscrizione;
con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847;
con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);
col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’art. 2742;
con la rinunzia del creditore;
con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);
con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).