Prima casa agevolazioni e detrazioni

La qualifica di “prima casa” è condizione essenziale per l’applicazione dell’imposta di registro agevolata (0,25% dell’importo finanziato).
Più in generale, i benefici derivanti dalla qualifica di “prima casa” riguardano essenzialmente i passaggi di proprietà: acquisti, eredità, donazioni.
Per ottenere tale qualifica e per usufruire delle agevolazioni è necessario rispettare determinati requisiti:
L’acquisto deve riguardare una casa di abitazione non “di lusso”. (per tale verifica si veda il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969).

L’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.

L’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare.

Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.