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Erogazione differita – Consolidamento ipotecaLa maggior parte delle banche si avvale dell’erogazione differita, ovvero rende disponibile la somma di mutuo almeno 10 giorni dopo la stipula dell’atto notarile. In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)". Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti:
Infine è bene considerare che alcune banche concedono l’erogazione immediata a fronte, però, di una commissione per il rischio di revocatoria fallimentare. Quando l’erogazione differita rappresenta un problema per il mutuatario è possibile agire nei seguenti modi:
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