Erogazione differita – Consolidamento ipoteca

La maggior parte delle banche si avvale dell’erogazione differita, ovvero rende disponibile la somma di mutuo almeno 10 giorni dopo la stipula dell’atto notarile.
Ciò è dovuto alla particolare prudenza che bisogna adottare nei confronti di acquirenti o venditori soggetti a fallimento (es. imprenditori, commercianti, ecc.). In tale circostanza, infatti, il fallimento potrebbe “prevalere” sull’ipoteca nel caso in cui non venissero rispettati determinati paletti.

In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)".

Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti:

  • il mutuo deve essere fondiario
  • occorre attendere 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria.

Infine è bene considerare che alcune banche concedono l’erogazione immediata a fronte, però, di una commissione per il rischio di revocatoria fallimentare.

Quando l’erogazione differita rappresenta un problema per il mutuatario è possibile agire nei seguenti modi:

  • Ricorrere al prefinanziamento.
  • Convincere il venditore al pagamento differito, indicando, in ogni caso, tutte le condizioni del differimento sia nella proposta di acquisto che nel preliminare di compravendita (compromesso).
  • Stipulare in modo differito l’atto di mutuo e il contratto di vendita.