![]() |
![]() |
![]() |
|
Penale di estinzione anticipata del mutuoOgni contratto di mutuo prevede la possibilità di estinguere anticipatamente il debito residuo (vedi anche Ricalcolo mutuo). Naturalmente la banca non ha alcuna convenienza a compiere tale operazione a causa della perdita degli interessi futuri. Pertanto, prima della legge Bersani (L. n.40, 2 Aprile 2007), era prevista l’applicazione di una penale di estinzione anticipata che in genere oscillava tra l’1% ed il 4% in relazione al tipo di mutuo contratto: a tasso variabile (penale più bassa) o a tasso fisso (penale più alta). Inoltre, la penale era di importo maggiore nel caso in cui l’estinzione avveniva nei primi anni del mutuo, di importo minore se invece avveniva dopo i primi 5 anni. A partire dal 2 Febbraio 2007, sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti (con finanziarie, banche o enti previdenziali) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Anche nel caso di accollo di mutuo (ad es. quelli accesi dall’impresa costruttrice, persona giuridica, e poi accollati all’acquirente persona fisica) è prevista l’applicazione delle nuove norme in tema di estinzione anticipata (L. 244 del 24/12/07). Grazie ai chiarimenti introdotti nella finanziaria, infatti, anche per i mutui del costruttore si ha diritto all’estinzione senza penale e a ottenere la cancellazione dell’ipoteca direttamente dalla banca (procedura semplificata senza ricorso al notaio). Accordo Abi – Associazioni dei Consumatori Il 2 Maggio 2007, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto l’accordo che determina la misura massima per le penali di estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (acquisto prima casa) o prima del 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività).
B) Mutuo a Tasso Fisso stipulato prima del 2001
B1) Mutuo a Tasso Fisso stipulato dal 2001
D) Mutuo a Tasso Misto stipulato prima del 2001
E) Mutuo a tasso misto stipulato dal 2001 E1) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai due anni
E2) che prevedono variazione del tasso con cadenze periodiche superiori ai due anni E2A) se al momento dell’estinzione anticipata il mutuo è a tasso variabile
E2B) se al momento dell’estinzione anticipata il mutuo è a tasso fisso
Il periodo di ammortamento da considerare (ai fini dell’applicazione delle misure massime delle penali 1,90 e 1,50) è circoscritta alla parte dello stesso regolata a tasso fisso, vigente al momento dell’estinzione anticipata del mutuo. Clausole di salvaguardia Mutui a tasso variabile / mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001: riduzione 0,20 %
Tutte le riduzioni possono portare la penale al limite dello 0% Sul sito www.adusbef.it è possibile scaricare il testo dell’accordo al quale è allegato la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” da inviare alle banche per ottenere le agevolazioni sulle penali di estinzione anticipata. Estinzione parziale del mutuo
I costi del mutuo nel dettaglio: |
|