Pignoramento Immobiliare
In generale, il pignoramento è l’atto (proposto dal creditore) con cui inizia l'espropriazione forzata. Prima di passare all’azione di esecuzione forzata, però, è necessaria l’esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l’esatta descrizione dell’immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi (qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso).
Oltre al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
Effetti del pignoramento
L’effetto del pignoramento è quello di rendere non opponibile al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (ad esempio la vendita).
Per gli immobili vale la regola dell'anteriorità della trascrizione.
Ipoteca
Importo ipoteca
Grado iscrizione ipoteca
Cancellazione ipoteca
Terzo datore ipoteca
Garante Mutuo