A seguito della richiesta avanzata dall’ABI (Associazione Banche Italiane) all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di effettuare la detrazione del 19% anche per gli interessi maturati sul conto accessorio aperto in caso di rinegoziazione mutuo, in data 12 Aprile 2011 è stata emanata la risoluzione 43/E che chiarisce definitivamente ogni dubbio: la detrazione è ammessa.
Stiamo parlando della rinegoziazione dei mutuo stipulati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, finalizzata ad agevolare il mutuatario che si trova in difficoltà a causa della crisi finanziaria. Tale agevolazione consiste nel pagamento di una rata che non “risente” della variazione dei tassi di interesse.
Ricordiamo che la rinegoziazione riguarda i mutui a tasso variabile stipulati prima del 28 Maggio 2008, e che comporta la trasformazione in mutuo a rata fissa e la contestuale apertura di un conto accessorio di finanziamento in cui confluisce la differenza tra la nuova rata rinegoziata e la rata calcolata secondo il piano di ammortamento originario.
Ebbene, gli interessi maturati sul conto accessorio sono detraibili nella misura del 19%, esattamente come gli interessi passivi del mutuo.
In sostanza, mediante questa procedura si allunga la durata del mutuo e si riduce l’importo della rata che rimane fissa fino alla scadenza.
Come si calcola la rata rinegoziata ?
La nuova rata fissa viene calcolata sulla base della media dei tassi di interessi applicati nel 2006, fermo restando importo e durata originaria del mutuo.
Come sono calcolati gli interessi che maturano sul conto accessorio ?
Gli interessi passivi vengono capitalizzati annualmente scegliendo il tasso più favorevole per il mutuatario tra: IRS 10 anni + 0,50 max spread, e quello previsto dal contratto alla data di rinegoziazione.
