Mutui a confronto
Mutui a tasso fisso
Mutui a tasso variabile
Mutui a tasso misto
Mutui ordinati per banca
 

Capire i mutui
I mutui casa
Il mutuo fondiario e altri tipi di mutuo
Tasso fisso, variabile o misto ?
Il piano di ammortamento
Imposte mutuo e agevolazioni fiscali
I costi del mutuo e le spese notarili
Ipoteca
Estinzione mutuo
FAQ
Glossario
Consigli utili

 


Cancellare l’ipoteca

Prima della legge sulle liberalizzazioni (Legge n° 40 del 2 aprile 2007) l’unico modo per ottenere la cancellazione di un’ipoteca volontaria era l’atto notarile. Ciò naturalmente comportava una notevole perdita di tempo (circa 2 o 3 mesi) e denaro (all’incirca 600 Euro per una ipoteca di 150.000 Euro).

Era comprensibile, dunque, l’atteggiamento dei mutuatari di evitare l’onerosa cancellazione e attendere la scadenza naturale dell’ipoteca (20 anni), salvo i casi in cui nel frattempo non sorgesse la necessità di vendere la casa o rinegoziare il mutuo. In questi casi, infatti, è richiesta la cancellazione formale dell’ipoteca che va oltre le semplici cause di estinzione (art 2878 c.c.).

Oggi, grazie al “pacchetto sulle liberalizzazioni” è possibile ottenere la cancellazione dell’ipoteca in modo automatico, senza spese e perdite di tempo.

8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.

8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data(…) e senza alcun onere per il debitore.

8-novies. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione (…) che l’ipoteca permane (…)

8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore (…) procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo (…)

8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l’autentica notarile

8-terdecies. Per i mutui (…) estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Torna a Guida ipoteca e garanzie mutuo.


 

 

 

 

 

Privacy - Cookie Policy