La normativa sulle detrazioni legate all’acquisto dell’abitazione principale ha subito alcune variazioni negli ultimi anni, tutto sommato positive, tra cui l’aumento degli interessi passivi complessivi da portare in detrazione.
Un discorso che di riflesso coinvolge anche il discorso legato alla detraibilità degli interessi passivi legati ai mutui di acquisto e ristrutturazione della seconda casa, che se non possibili in modo “diretto” lo possono diventare se ricorrono alcune ipotesi.
Detrazione interessi passivi prima casa
La prima casa è costituita dall’immobile adibito ad abitazione principale, ovvero quello nel quale viene eletta la residenza dall’intestatario del mutuo, o dal suo coniuge, dai suoi parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado (un aspetto questo da non sottovalutare).
La detrazione, per i mutui contratti dopo il 2001, è di 4 mila euro per il mutuo di acquisto, ed in caso di cointestatari si divide la somma degli interessi passivi detraibili. Per esempio in caso di due cointestatari gli interessi passivi annui si dividono per due, e ciascuno porterà in detrazione la sua quota, entro il tetto massimo di 4 mila euro.
Quindi se la somma degli interessi è di 3 mila euro, ciascuno detrarrà 1500 euro, mentre se gli interessi passivi annui sono pari a 8 mila euro, ciascuno potrà detrarre 2 mila euro.
La sola eccezione si ha in caso di cointestatario a carico del contribuente che usufruisce della detrazione per intero (3 mila euro del primo caso e 4 mila euro nel secondo). L’aliquota di detrazione è del 19%, e non si perdono i vantaggi fiscali se si deve cambiare la residenza per questioni legate al lavoro.
Ci sono poi delle eccezioni per i mutui stipulati rispettivamente prima del 2001 e prima del 1993. In caso di mutuo per costruzione o ristrutturazione il tetto massimo degli interessi da detrarre è invece fissato a 2.582,28 euro.
Detrazione interessi passivi seconda casa
In linea di principio non si ha diritto alla detrazione degli interessi passivi legati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della seconda casa. Questo problema può essere superato nel caso in cui quella che è la seconda casa diventi l’abitazione principale (quindi con residenza presa anche solo dal coniuge o parenti come specificato sopra).
Nel caso dei mutui di costruzione o di ristrutturazione la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori, mentre per i mutui di acquisto la tempistica si estende fino ad un anno dal momento dell’acquisto.
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